Kramer contro Kramer. Dal film alla realtà

 

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Una lezione ad oggi non pienamente assimilata quella dei coniugi Kramer: mettere da parte l’astio reciproco in favore della serenità dei propri figli.

Le figure genitoriali sono fondamentali per la salute e lo sviluppo psicologico dei bambini ed il loro ruolo dovrebbe essere ancora più indispensabile in caso di separazioni e divorzi. Eppure è ormai all’ordine del giorno imbattersi in casi di genitori che si contendono in tribunale i figli come se fossero dei beni di proprietà o di genitori che alienano l’ex partner, cercando di escluderlo del tutto dalla vita della prole. A livello puramente umano, ci si dovrebbe aspettare che due persone adulte che non vanno più d’accordo mettano comunque al primo posto l’interesse dei più piccoli, proteggendoli il più possibile dagli effetti negativi della separazione e preservandoli da eventuali ripercussioni.

Dal punto di vista normativo, invece, lo Stato italiano dispone a tutela del minore (ed anche dei genitori) il principio di bigenitorialità, espresso dalla Legge 54/2006 sull’affido condiviso, che prevede come punto di partenza l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori. L’art. 337-ter del codice civile, infatti, recita: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

L’importanza data dal legislatore italiano alla bigenitorialità si ripercuote inevitabilmente non solo sulla disciplina dell’affidamento ma anche su quella della responsabilità genitoriale.

L’art. 330 c.c. sancisce che “il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale solo quando il genitore viola o trascura i doveri legati ad essa o abusi dei relativi poteri, in pregiudizio al minore”; il concetto chiave è quindi la tutela dell’interesse del minore.

Il pregiudizio, che determina la perdita della responsabilità genitoriale, non è solo un abuso o una violazione dei doveri e diritti attribuiti a ciascun genitore – si pensi alle tipiche ipotesi di violenza fisica o psicologica, alla violazione dell’obbligo di mantenimento o al comportamento del genitore che impedisce la creazione di una relazione tra il minore e l’altro genitore – ma anche il trascurare tali diritti e doveri.

I ricorsi per la revoca della potestà genitoriale sono spesso il risultato di situazioni in cui un genitore non rispetta il diritto di visita in quanto non ha interesse a costruire una relazione col proprio figlio e, pertanto, non creando un rapporto con lui, lo priva di fatto di una figura genitoriale di cui invece avrebbe bisogno. Il minore, trascurato, è materialmente abbandonato dal genitore che volontariamente non partecipa alle scelte legate alla sua vita e istruzione. La consapevolezza di questo abbandono non può che avere delle conseguenze negative sullo sviluppo e sul benessere del minore.

Questa considerazione è stata avvalorata anche dal recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui qualora il genitore trascuri costantemente il minore fin dalla tenera età, il tribunale deve, e non solamente può, dichiararlo decaduto dalla potestà (ora responsabilità) genitoriale. Si è cercato, con questa previsione, di allineare la situazione giuridica a quella di fatto, in un’ottica di tutela del minore.

Sebbene l’interesse dato al concetto di bigenitorialità, nei termini sopra descritti, rappresenti un grande passo in avanti verso una visione della problematica dal punto di vista dei figli e non della coppia, di fatto l’Italia è collocata negli ultimi posti della classifica europea ed è stata sanzionata numerose volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), istituita dalla CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali). Persino il Consiglio d’Europa, con una risoluzione del 2015, ha invitato tutti gli Stati ad adeguarsi ai modelli delle nazioni più progredite (come, ad esempio, Svezia e Danimarca), a seguito del riscontro di tutti gli studi documentati che dimostrano come l’affido materialmente condiviso comporti innumerevoli benefici.

Ma, nonostante ciò, la magistratura italiana non ha mai applicato fino in fondo la normativa in materia; al contrario, ha introdotto il concetto (non presente nella legge) del “genitore collocatario o prevalente”, che richiama indirettamente la disciplina precedente sull’affidamento esclusivo ad uno dei due genitori. Di fatto, quindi, alla condivisione legale non segue anche la condivisione materiale, a discapito, ovviamente, della prole e del genitore non collocatario, il quale ha comunque il diritto ed il dovere di vigilare sull’istruzione e l’educazione del figlio. Invero, secondo le decisioni dei Tribunali italiani, un conto è la coabitazione con la prole, un altro è la condivisione dell’affidamento; quest’ultima, implicando l’esercizio della responsabilità genitoriale, può ricorrere anche quando non vi sia uguale permanenza del minore presso entrambi i genitori.

Per far fronte a questo ulteriore problema, in alcuni comuni è stato istituito il Registro della bigenitorialità, il quale consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del figlio, in modo tale che le istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio.

La vera svolta, però, per rendere possibile la completa attuazione della legge, è che venga avviata una profonda trasformazione culturale che coinvolga la società e le istituzioni, le quali dovrebbero impegnarsi per promuovere la mediazione familiare affinché le coppie possano separarsi senza creare troppi conflitti.

Alessandra Rossi

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Gaia Nova

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Normativa di riferimento

Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.camera.it/parlam/leggi/06054.html

Risoluzione del Consiglio d’Europa 2 ottobre 2015, n. 2079, Uguaglianza e corresponsabilità parentale: il ruolo dei padri. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=3&id=764

Bibliografia

Balestra, L., (a cura di), Gabrielli, E., (diretto da) Commentario del codice civile, Della Famiglia. 2014

Comoglio, L. P., Consolo, C., Sassani, B., Vaccarella, R., (diretto da) Commentario del codice di procedura civile, Libro IV. Utet giuridica, 2013

Sitografia

Bigenitorialita.eu: http://www.bigenitorialita.eu

Camboni, Luisa (2016). Il principio di bigenitorialità – L’affido condiviso e la responsabilità genitoriale nell’ordinamento: http://www.studiocataldi.it/articoli/23723-il-principio-di-bigenitorialita.asp

Camboni, Luisa (2016). La decadenza dalla responsabilità genitoriale – Gli effetti, il procedimento e la reintegra: http://www.studiocataldi.it/articoli/22118-la-decadenza-dalla-responsabilita-genitoriale.asp

Dirittominorile – La Decadenza della potestà genitorialehttp://dirittominorile.it/decadenza-potesta

Il Fatto Quotidiano. Diritto alla bigenitorialità, tra il dire e il fare c’è di mezzo il tribunale. Mazzola, Adriano Marcello, 26 giugno 2016: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/23/diritto-alla-bigenitorialita-tra-il-dire-e-il-fare-ce-di-mezzo-il-tribunale/2855466/

Marella, Maria Rosaria (2016). Dal diritto alla bigenitorialità al ddl Cirinnà: un’incursione nelle strutture profonde del diritto di famiglia: http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Bronzini9-Commento_Marella.pdf

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