Non tutti gli immigrati sono uguali: il ruolo delle Convenzioni e dei mediatori culturali

Photo by Camila Damásio

“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge” cita il comma tre dell’art. 10 della nostra Costituzione. Per la legge italiana il richiedente asilo è colui che ha il diritto di entrare in uno stato in modo tale da poter essere ammesso alle procedure legali per ottenere una qualche protezione internazionale. Tutti gli stranieri ospitati dai centri di accoglienza, che nascono sempre più frequentemente sul nostro territorio, rientrano in questa categoria. Esistono, però, alcune distinzioni sostanziali tra le diverse tipologie di protezione che possono essere accordate ai migranti e cosa comporta riuscire ad ottenere uno status giuridico piuttosto che un altro.

Il rifugiato internazionale è il più tutelato anche se, secondo la definizione data dalla Convenzione di Ginevra del 1951 (qui il testo ufficiale https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp), deve riuscire a provare di essere stato costretto a lasciare il proprio paese a causa di persecuzioni da lui subite o, perlomeno, temute. Entrare nella categoria dei rifugiati dà maggiore sicurezza, il permesso di soggiorno quinquennale previsto potrà essere facilmente rinnovato, senza ulteriori controlli.

La protezione sussidiaria sta un gradino più in basso: dopo tre anni di soggiorno regolare, sarà necessario accertare che le condizioni di vulnerabilità nel paese di origine del richiedente persistano. Viene accordata, infatti, a chi non rientra nella definizione specifica di rifugiato. È fondamentale, in questo caso, dimostrare che in caso di rimpatrio si rischierebbe di subire gravi danni, quali la morte, o la sua minaccia, e la tortura.

Inoltre l’Italia prevede la protezione umanitaria, che viene concessa a stranieri affetti da problemi di salute gravi o il cui paese di origine è afflitto da calamità naturali. Il permesso di soggiorno accordato per questa tipologia di protezione è di un anno, ma, come per la sussidiaria, il rinnovo non è immediato.La differenza tra i tipi di protezione è molta, sia sulla carta che nella pratica, ma il richiedente asilo affida il suo destino alla burocrazia. Secondo la Convenzione di Dublino (qui il testo ufficiale http://www.camera.it/_bicamerali/schengen/fonti/convdubl.htm), il primo stato membro in cui lo straniero arriva è competente della valutazione della richiesta di asilo e questo spiega perché l’Italia debba far fronte a numerose procedure legali al riguardo. Le prime difficoltà per il richiedente arrivano al momento della compilazione della richiesta, raggiungendo l’apice durante le varie udienze con la commissione territoriale che valuterà la richiesta.

Le udienze si svolgono spesso come un questionario dal vivo: al richiedente vengono fatte domande sulle sue generalità e sulle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il suo paese. Come si può immaginare, questo causa fraintendimenti, in primo luogo per una questione di lingua. Difficilmente chi presiede la commissione è in grado di tradurre autonomamente le domande e per questo vengono contattati dei traduttori. Non sempre, però, chi media domande e risposte è preparato a farlo. Vengono contattati, ad esempio, compatrioti del richiedente che sappiano parlare italiano ed il rischio di una traduzione errata è alto. Se vengono chiamati mediatori linguistici, il problema è duplice: il richiedente non parlerebbe la sua lingua locale, ma di solito l’inglese, il francese o l’arabo, magari mostrando difficoltà a esprimersi, e dall’altro canto il mediatore non avrebbe una preparazione tale da intercedere su questioni culturali. Per questi motivi, il mediatore culturale potrebbe in parte diminuire il rischio di fraintendimenti.

Durante le udienze, è essenziale, a volte, riuscire a dare risposte giuste, non risposte sincere. Se raccontando le motivazioni per cui si è dovuti emigrare si facesse riferimento a problemi lavorativi o di sussistenza, non verrebbe accordata nessuna protezione, poiché la questione dovrebbe porsi su un piano morale ed etico e non strettamente economico. Questa è una delle strategie su cui i migranti si passano consigli e informazioni nei centri di accoglienza, mentre aspettano un giudizio finale che possa dare loro una qualche sicurezza.

Un altro immenso problema è legato a dimostrare di aver subito persecuzioni. A livello psicologico questo porta i richiedenti asilo a dover raccontare esperienze traumatiche, secondo quella che è la mentalità tutta occidentale di trarre beneficio emotivo dal parlare di traumi subiti. Infatti, spesso le donne potrebbero provare un senso di vergogna nel dover raccontare una violenza che le ha viste coinvolte e questo le porterebbe a rifugiarsi nel silenzio durante un’udienza, il che comporta il più delle volte ad un rifiuto della richiesta. Inoltre, le commissioni territoriali devono ricevere sufficienti ragioni per concedere nello specifico lo status di rifugiato internazionale, che prevede la fondatezza del timore delle persecuzioni.

Per la legge italiana, ma anche per la maggior parte degli Stati europei, non tutti gli immigrati sono uguali. Le differenze sono abissali, le garanzie relative sono anch’esse diverse e più o meno sicure. Il destino di chi arriva in Italia per cercare una vita migliore è interamente legato al giudizio di una commissione territoriale che bada ai dettagli del caso, facili da fraintendere, più che alla problematica sociale e internazionale che porta il richiedente a emigrare. Inoltre i tempi di questa procedura si allungano sempre di più. In teoria tutto si dovrebbe risolvere nel giro di diversi mesi, mai superando un anno di attesa, ma il numero di casi da esaminare cresce e nella pratica i richiedenti asilo sono costretti ad aspettare, in un limbo fatto di speranze e sogni di una vita più sicura nei paesi occidentali.

Giorgia Angelino

Studentessa in Scienze politiche

Sitografia

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/pdf/Costituzione.pdf

http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch06.htm

http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale

http://www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/protezione_internazionale_concetti.pdf

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/che_cose.wp?contentId=APP26737

http://www.poliziadistato.it/articolo/212-Richiesta_di_Protezione_internazionale/

http://www.camera.it/_bicamerali/schengen/fonti/convdubl.htm

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf

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