“Il punto non è discutere se è giusto difendersi, ma le circostanze in cui è avvenuto il fatto”
(Walter Mapelli, magistrato inquirente)
Gli rubano l’auto, spara e uccide il ladro: meccanico di Villa Literno indagato per omicidio colposo. E ancora: assolto il benzinaio brianzolo che, nel lontano 1995, uccise due rapinatori per proteggere suo figlio.
Questi sono solo alcuni dei casi in cui la magistratura di ogni Paese è chiamata al gravoso compito di decidere tra legittima difesa ed omicidio. In queste circostanze, come sempre accade quando la risonanza mediatica è particolarmente forte, è molto agevole cadere in giudizi affrettati.
A distanza di un decennio, la disciplina sulla legittima difesa torna ad essere oggetto di modifica e si affretta ad essere discussa al Senato dopo la recente approvazione della Camera dei Deputati. Approvazione cui sono seguite polemiche a più livelli, talune dettate dalla disinformazione. Ma andiamo per gradi…
Cosa prevede il quadro normativo attuale?
A norma dell’art. 52, comma I, c.p.: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
La Corte di Cassazione ha delineato la figura della legittima difesa, analizzando – alla luce del quadro normativo vigente – le uniche condizioni in presenza delle quali può essere ammessa. In particolare, dalla sentenza n. 31001/2015 si evince l’indispensabile sussistenza di due atteggiamenti contrapposti: da un lato, un’aggressione ingiusta che si concretizzi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata con tempestività, potrebbe sfociare nella lesione di un diritto di colui che reagisce; dall’altro lato, una reazione legittima come conseguenza diretta della necessità di difendersi da un pericolo inevitabile.
Caratteristiche dell’aggressione e della reazione
- Pericolo attuale di un’offesa ingiusta
Offesa ingiusta è qualsiasi condotta umana, commissiva od omissiva, diretta a provocare un danno attuale a cose o persone, non rilevando quindi un pericolo passato o futuro. L’importanza dell’attualità del pericolo trova riscontro, tra l’altro, nel codice penale tedesco che al § 32 definisce legittima la difesa “necessaria per respingere da sé o da altri un attacco presente”.
Il legislatore spagnolo fa un passo in avanti prevedendo la cd aggressione provocata in forza della quale la non punibilità va esclusa quando l’aggressione derivi dalla reazione ad una provocazione. La giurisprudenza italiana ha dovuto colmare il vuoto legislativo escludendo l’invocazione della legittima difesa ogni qualvolta ci “si ponga volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall’altrui aggressione” (ad esempio, prendendo parte a una rissa o provocando l’aggressore), salvo che vi sia stata una “reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata”.
- Necessità di difendersi e costrizione
La reazione deve essere difensiva e inevitabile tale per cui all’aggredito non si prospettino scelte alternative meno lesive per la vita dell’aggressore ed ugualmente idonee ad assicurare la tutela dell’aggredito, quali: la fuga (se possibile) e un diverso modo di utilizzo dell’arma (esplodendo un colpo in aria a scopo intimidatorio o attingendo parti non vitali del corpo dell’aggressore).
- Proporzione tra difesa e offesa
Vero fulcro della legittima difesa è il requisito della proporzionalità che richiede un necessario bilanciamento tra bene minacciato e bene leso non ammettendosi la lesione di un interesse costituzionalmente più rilevante (es. bene vita) per la difesa di un interesse inferiore (es. bene patrimoniale). Non è giustificabile, ad esempio, colui che spari e uccida il ladro disarmato che fugge con la refurtiva.
Legittima difesa domiciliare
Una disciplina di maggior favore è prevista ai commi II e III dell’art. 52 c.p. che introducono una presunzione di proporzionalità quando taluno, nella propria abitazione o sul luogo di lavoro, faccia uso di un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere l’incolumità fisica o i beni, propri o altrui, dal pericolo di un’aggressione. È questa la legittima difesa domiciliare, un’ipotesi speciale di legittima difesa che, per la sua configurabilità, richiede altresì la sussistenza dei requisiti sopra esposti.
Cosa prevede la nuova proposta di legge?
Essa consta di due articoli che intervengono sugli artt. 52 e 59 c.p., più precisamente sulla legittima difesa domiciliare e sulle circostanze di reato non conosciute o erroneamente supposte.
La modifica all’art. 52 considera legittima “la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno”. Problemi sono sorti dalla mala interpretazione dell’avverbio “ovvero” che, in questo caso, assume il significato di “oppure”.
Il legislatore italiano sembra essersi in parte ispirato all’articolo 122-6 del còde penal francese il quale recita: “si presume che abbia agito in stato di legittima difesa colui il quale ha commesso l’atto: 1° per respingere, di notte, l’ingresso con effrazione, violenza o inganno in un luogo abitato; 2° per difendersi dagli autori di furto o saccheggio eseguiti con violenza”.
Inoltre, non tutti sanno che la violenza alle cose è già presente in altri codici penali europei: quello francese all’articolo 122-5 e quello spagnolo all’art. 20. Entrambi prevedono che la reazione difensiva debba per prima cosa essere strettamente necessaria allo scopo di respingere la realizzazione del delitto contro il patrimonio, cioè rappresentare l’unico mezzo che poteva interrompere il fatto di cui disponeva l’aggredito.
Legittima difesa putativa
In forza dell’art. 59 c.p., se l’agente ritiene per errore di trovarsi in uno stato di pericolo attuale di offesa ingiusta, si avrà legittima difesa cd putativa, salvo che l’errore sia determinato da colpa.
A integrazione della prima modifica, all’articolo in parola viene aggiunto un ulteriore comma in base al quale viene sempre esclusa la colpa dell’agente “quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”.
Similmente, il codice penale tedesco al § 33 individua un’ipotesi di non punibilità per colui che ecceda i limiti della legittima difesa “per turbamento, paura o panico”. Il sistema giuridico tedesco vuole così tutelare coloro i quali, trovandosi in uno degli stati sopra citati, superi i limiti della legittima difesa. Analoga disposizione la ritroviamo nel codice spagnolo.
Tra chi boccia questa riforma, l’Associazione Nazionale Magistrati: preoccupata da una riforma definita “inutile e confusa”, oltre che dettata dagli umori della società. Non è infatti chiaro quando dovrà considerarsi sussistente il turbamento e quando sarà da considerarsi grave. Inoltre, manca una norma che stabilisca quando ritenere esistente l’orario notturno.
Certo è che non può pretendersi un lucido giudizio nel bilanciamento dei beni in conflitto e nella calibrazione dell’intensità della reazione da parte di chi, ad esempio, sia inseguito con insistenza da un “omaccione” dalla particolare prestanza fisica. Verosimilmente, l’aggredito non sarà in grado di compiere un simile giudizio specie in una situazione di panico e di shock emotivo. Senza trascurare il versante psicologico dell’aggredito, ogni situazione va tuttavia valutata alla luce dei fatti e sulla base delle comuni regole di esperienza: il rischio paventato da questa riforma sembra essere quello per cui “la legittima difesa si trasformi in vendetta privata”.
Giada Barbieri
Veronica Pagano
Normativa di riferimento
Art. 52 c.p. (Codice penale italiano)
§§ 32-33 e 213 Strafgesetzbuch (Codice penale tedesco)
Artt. 122-5 e 122-6 Code pénal (Codice penale francese)
Art. 20 Código penal (Codice penale spagnolo)
Disegno di legge n. 2816 – Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/329850.pdf
Giurisprudenza di riferimento
Cass. Pen., Sez. I, n. 17121/2016
Cass. Pen., Sez. IV, n. 31001/2015
Cass. Pen., Sez. I, n. 51070/2014
Cass. Pen., Sez. I, n. 28802/2014
Cass. Pen., Sez. I, n. 11264/1995
Bibliografia
Plantamura V., “L’omicidio per legittima difesa (II parte)”, in Archivio penale, 2015, n. 1
Scapin, S. (2015). “L’ambito di operatività della legittima difesa (putativa): caratteristiche e limiti dell’autotutela del privato cittadino”, in Giurisprudenza penale, 2015
Szego A. (2003). Ai confini della legittima difesa. Un’analisi comparata.
Sitografia
Altalex. Franceschetti, P. (2016). Voce Legittima difesa, in AltalexPedia: http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2016/01/28/legittima-difesa
Camera dei Deputati, XVII Legislatura – Servizio Biblioteca, La disciplina della legittima difesa nei principali paesi europei: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/NIS17022.pdf
Corriere della Sera. Legittima difesa, il pm che ottenne un’assoluzione: tante situazioni restano poco chiare. Fasano, Giusi, 5 maggio 2017: http://www.corriere.it/politica/17_maggio_06/pm-che-ottenne-un-assoluzione-fff97b62-31cc-11e7-8ba7-335b307d9aaa.shtml
Huffington Post. I giudici bocciano la nuova legittima difesa: http://www.huffingtonpost.it/2017/05/05/i-giudici-bocciano-la-nuova-legittima-difesa_a_22070945
Il Fatto Quotidiano. “Legittima difesa? No, omicidio”: ma la nuova legge inciderà sul caso del meccanico campano che uccise un ladro. Iurillo, Vincenzo, 10 maggio 2017: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/10/legittima-difesa-no-omicidio-ma-la-nuova-legge-incidera-sul-caso-del-meccanico-campano-che-uccise-un-ladro/3574762
Il Giornale. «È una scelta saggia, ma per me è tardi» – Parla il benzinaio che nel ‘95 sparò a due rapinatori per proteggere suo figlio. Sala, Franco, 25 gennaio 2006: http://www.ilgiornale.it/news/scelta-saggia-me-tardi.html
Stampanoni Bassi, G. (2014). In tema di legittima difesa domiciliare – Cass. Pen. 28802/2014. in Giurisprudenza Penale: http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/08/01/in-tema-di-legittima-difesa-domiciliare-cass-pen-288022014
Szego A., La legittima difesa nell’ordinamento angloamericano: http://www00.unibg.it/dati/bacheca/567/18960.pdf
Toninello A., La legittima difesa in Europa e in Italia dopo la l. n. 59 del 13 febbraio 2006. Tesi di Dottorato presso l’Università degli studi di Padova, anno 2011: http://paduaresearch.cab.unipd.it/3576/1/La_legittima_difesa_in_Europa_e_in_Italia_dopo_la_l._n._59_del_13_febbraio_2006.pdf