Minori stranieri: cittadini di domani?

 

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Immagina di cambiare il futuro di un ragazzo arrivato in Italia senza genitori. Immagina di insegnargli i suoi diritti, di assisterlo nelle decisioni difficili, di affiancarlo nel suo percorso di istruzione e formazione.

Non è un’adozione, non è un affido. È una guida per aiutarlo a capire il Paese in cui vive.

Se immaginare tutto questo ti fa sentire orgoglioso, perché non farlo?”

Con queste parole la città de L’Aquila ha invitato i propri cittadini ad un seminario informativo sul ruolo del tutore volontario di MSNA. Ma cosa significa MSNA e chi è il tutore volontario? Prima di dare una risposta a questi quesiti, è necessario fare alcune premesse.

Con la Legge n. 47 del 7 aprile 2017 (cd. Legge Zampa) è stata dettata una nuova disciplina in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. La legge integra e modifica alcune delle disposizioni presenti: nel testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), nella normativa sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (D.Lgs. n. 142/ 2015), in quella sull’asilo (D.L. n. 416/1989), e in quella contro la tratta delle persone (L. n. 228/2003).

Diverse sono le novità introdotte dalla legge, ma procediamo con ordine.

La nozione di minore non accompagnato

Grazie alla Legge Zampa, rispetto alla normativa precedente, l’ordinamento italiano giunge a definire/identificare con più precisione il minore non accompagnato. Tale è il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.

Non è la prima volta, però, che nel mondo si parla di minore non accompagnato.

Una prima definizione si ebbe nel 1997 quando una risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea li definì come “i cittadini di Paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile”.

In Italia, con il D.Lgs. 142 del 2015, si parlò inizialmente di minore non accompagnato come “lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale”.

L’accoglienza e la tutela

La legge in esame ha previsto la creazione di strutture dedicate alla prima accoglienza e alla successiva identificazione dei minori, con conseguente trasferimento in centri predisposti che aderiscono allo SPRAR (Sistema richiedenti asilo e rifugiati). La legge promuove altresì il ruolo dei mediatori culturali nell’identificazione e nell’accertamento dell’età del minore tramite colloqui diretti.

Gli articoli 14, 15 e 16 della L. 47/2017 individuano i diritti dei minori non accompagnati. Spetta loro, prima di tutto, a seguito delle segnalazioni relative al loro ritrovamento, l’assistenza sanitaria, con relativa iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.

In secondo luogo viene ribadito il diritto all’istruzione (già previsto dall’art. 38 del testo unico sull’immigrazione), richiedendo alle istituzioni scolastiche ed alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni di attivare, a decorrere dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Sono, inoltre, disciplinate dagli artt. 15, 16 e 19, alcune garanzie a tutela del minore straniero: dal punto di vista giuridico, nei procedimenti in base all’art 15, è previsto il diritto all’ascolto, che consiste nel diritto all’assistenza affettiva e psicologica, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai minori stranieri e iscritti in un apposito registro. A questo si aggiunge il diritto di partecipare, per mezzo di un rappresentante legale, a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato all’interno di essi, sempre con l’assistenza di un mediatore culturale.

Altre norme specifiche di tutela riguardano i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17) e i minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale (art. 18).

I tutori volontari

La novità forse più importante riguarda la creazione di un apposito albo di tutori volontari. L’art. 11 della legge 47/2017 stabilisce, infatti, che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d’intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari”.

Il tutore viene nominato dal Giudice tutelare ed esercita, a titolo volontario e gratuito (è giusto ribadirlo), la responsabilità genitoriale. Si occupa, quindi, della cura degli interessi e del perseguimento del benessere del minore, che rappresenta negli atti e nei procedimenti con valore legale. Concretamente, il tutore ha il compito di vigilare sulle condizioni di accoglienza e sui percorsi di integrazione, si preoccupa dell’educazione e della protezione del minore (sempre in coordinamento con le istituzioni responsabili per queste aree), partendo come base dalle inclinazioni del minore e prendendo sempre in attenta considerazione il suo punto di vista.

Inutile sottolineare quanto sia importante per questi bambini/ragazzi avere una figura di riferimento che si occupi di loro, che li aiuti nella quotidianità e non li lasci soli ed impauriti in un Paese a loro sconosciuto.

Per concludere mi piace utilizzare le parole pronunciate da Save the Children Italia, tra le organizzazioni promotrici di tale legge, appena emanata: “L’Italia può dirsi orgogliosa di essere il primo Paese in Europa a dotarsi di un sistema organico che considera i bambini migranti prima di tutto bambini”.

Giada Barbieri

Info

 

Normativa di riferimento

Decreto Legge 30 dicembre 1989, n. 416 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39. Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia’ presenti nel territorio dello Stato. Disponibile in rete all’indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/03/21/090A1329/sg

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm

Legge 11 agosto 2003, n. 228. Misure contro la tratta di persone. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.camera.it/parlam/leggi/03228l.htm

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche’ della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg

Legge 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg

Bibliografia

A cura di Anzaldi A. e Guarnier T.. Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: un’analisi giuridico-fattuale. Volume I: Il sistema dell’accoglienza, Edizione Fondazione Basso, 2014

Triestina, B. I minori stranieri non accompagnati. Analisi ragionata della L. 7 aprile 2017, n. 47, La Tribuna, 2017

Sitografia

Quotidianogiuridico.it. Le nuove misure per la protezione dei minori non accompagnati. Di Matteo Gnes, 27 aprile 2017. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/04/27/le-nuove-misure-per-la-protezione-dei-minori-non-accompagnati

Corrieredellasera.it. Ecco chi sono i “genitori sociali”. Di Stefania Chiale, 6 novembre 2017. Visibile in rete all’indirizzo:

http://www.corriere.it/sette/17_novembre_02/tutori-volontari-minori-stranieri-non-accompagnati-53863f50-bd68-11e7-b457-66c72633d66c.shtml

Savethechildren.it. 5 motivi per diventare tutore volontario di un minore migrante solo. Visibile in rete all’indirizzo: https://www.savethechildren.it/blog-notizie/5-motivi-diventare-tutore-volontario-di-un-minore-migrante-solo

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