“Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” – Art. 87, comma primo, Cost.
Basta la lettura del primo comma dell’articolo 87 della Costituzione per capire che il Presidente della Repubblica è posto al vertice dell’organizzazione costituzionale italiana.
Ma da chi viene eletto? In base all’art. 83 della Costituzione, il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano altresì tre delegati per ogni Regione (eletti da ogni Consiglio Regionale) in modo che “sia assicurata la rappresentanza delle minoranze” (art. 83, comma 2, Cost.).
Al momento della promulgazione della Costituzione, l’On. Meuccio Ruini, relativamente all’art. 87, disse che delineava le principali funzioni esercitate dal Presidente della Repubblica: “[…] sta, ad ogni modo, che nel nostro progetto il Presidente della Repubblica non è l’evanescente personaggio, il motivo di pura decorazione, il maestro di cerimonie che si volle vedere in altre costituzioni. Mentre il primo ministro è il capo della maggioranza e dell’esecutivo, il Presidente della Repubblica ha funzioni diverse, che si prestano meno ad una definizione giuridica di poteri. Egli rappresenta ed impersona l’unità e la continuità nazionale, la forza permanente dello Stato, al di sopra delle fuggevoli maggioranze. […] Il capo dello Stato non governa […] ma le attribuzioni che gli sono specificamente conferite […] gli danno infinite occasioni di esercitare la missione di equilibrio e di coordinamento che gli è propria”.
Il Capo dello Stato esercita funzioni di garanzia e di controllo su tutti gli organi di indirizzo politico allo scopo di bilanciare il sistema stesso, vigilando sul rispetto e sull’osservanza della Costituzione: non è titolare di nessuno dei tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), ma la Costituzione gli riserva la possibilità di intervenire – non di certo soltanto formalmente, come vedremo in seguito – in ciascuno di essi.
I poteri di intervento verso la funzione legislativa
Dalla lettura dell’art. 87 della Costituzione possiamo notare che il Presidente della Repubblica può influire in modo diretto sull’attività del Parlamento in tre modi:
- inviando messaggi alle Camere;
- sciogliendo le Camere (si veda l’ulteriore specifica dell’art. 88 Cost. per cui “ Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. 2. Non può esercitare tale facoltà degli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (definiti “semestre bianco”: la limitazione intende evitare colpi di mano da parte del Presidente della Repubblica, che sciogliendo le Camere potrebbe dilazionare l’elezione del proprio successore o eliminare un parlamento sfavorevole alla sua rielezione).
- convocando straordinariamente ciascuna Camera.
Inoltre, il Capo dello stato ha il compito di promulgare le leggi votate dalle Camere, emanare gli atti aventi forza di legge (ossia, i decreti legge e i decreti legislativi del Governo) e autorizzare la presentazione di disegni di legge del Governo al Parlamento.
Altresì, ha il compito di indire nuove elezioni e referendum popolari nei casi previsti dalla Costituzione.
funzione giudiziaria
La Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica funzioni che influiscono sul potere giudiziario:
- nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale;
- presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (organo cosiddetto di auto-governo dei giudici volto a garantire la loro autonomia dal potere esecutivo);
- può concedere la grazia (istituto che consiste nell’estinguere, in tutto o in parte, una pena inflitta con sentenza irrevocabile – ossia giunta alla fine di tutti i gradi di giudizio) e commutare le pene (che significa sostituire una pena con un’altra).
funzione esecutiva
Relativamente al Governo, l’art. 92 della Costituzione ci dice che il Presidente della Repubblica ha il compito di nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i singoli Ministri. La modalità, però, con cui viene esercitato questo potere non è per nulla formale. Il procedimento di formazione di un Governo può essere suddiviso in fasi:
1°fase: Consultazioni. Il Capo dello Stato convoca al Quirinale i Presidenti di entrambe le Camere, gli ex Presidenti della Repubblica e gli esponenti dei gruppi parlamentari per sentire le loro opinioni in merito alla formazione del Governo.
2° fase: Conferimento dell’incarico. Durante questa fase, il Presidente della Repubblica può decidere di conferire un mandato esplorativo qualora dalle consultazioni non siano emerse chiare indicazioni riguardo il formarsi di un Governo che possa ottenere la maggioranza in Parlamento.
3° fase: Nomina dell’incaricato. Colui che ha ricevuto l’incarico accetta con riserva. L’incaricato, prima di sciogliere tale riserva (sia positivamente che negativamente), farà un giro di consultazioni con i partiti per capire se può ottenere la maggioranza in Parlamento, poi si recherà di nuovo dal Capo dello Stato. Nel caso in cui l’incaricato sciogliesse positivamente la riserva, si passerebbe alla firma e controfirma dei decreti di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Sostanzialmente, avremmo tre tipi di decreti:
- quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfirmato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l’accettazione);
- quello di nomina dei singoli Ministri (controfirmato dal Presidente del Consiglio);
- quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch’esso dal Presidente del Consiglio nominato).
4° fase: Giuramento e fiducia. Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento. Entro dieci giorni, il Governo deve presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenerne la fiducia (art. 94, comma 3, Cost.).
L’Assemblea Costituente decise che la nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri spettasse al Presidente della Repubblica in quanto, essendo figura autorevole e super partes, sarebbe stato in grado di ponderare gli interessi dei cittadini laddove una situazione delicata lo rendesse necessario.
Messa in stato d’accusa
Occorre fare chiarezza in merito al cosiddetto impeachment. Citando testualmente la definizione del vocabolario Treccani, l’impeachment viene definito come “Incriminazione, messa in stato di accusa, spec. di un pubblico ufficiale o di un membro del governo”.
La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica non solo è una procedura molto complessa, ma è anche prevista soltanto in casi tassativamente elencati dalla Costituzione (art. 90 Cost.). Infatti, nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde per “alto tradimento” e “attentato alla Costituzione”. Mentre il primo fa riferimento ad ipotesi come la diffusione di segreti di Stato, il secondo può verificarsi quando viene considerato responsabile di violazione di norme costituzionali di gravità tale da modificare i caratteri essenziali del nostro ordinamento allo scopo di sovvertirlo.
Considerazioni conclusive
È evidente che i poteri spettanti al Capo dello Stato sono davvero diversi e anche di difficile analisi poiché possono lasciare spazio a diverse interpretazioni. Certo è che quando gli organi costituzionali garantiscono una certa stabilità, il Presidente della Repubblica si limiterà a svolgere funzioni di mero controllo e rappresentanza. Laddove, invece, il clima politico sarà molto teso, il Capo dello Stato assumerà un ruolo più attivo al fine di richiamare tutti gli organi costituzionali alla loro responsabilità verso l’Italia e verso il popolo italiano.
Giada Barbieri
Normativa
La Costituzione italiana. Visibile in rete all’indirizzo: https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf (ult. visita 01/06/2018)
Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Visibile in rete all’indirizzo: http://presidenza.governo.it/normativa/legge2308_400.html (ult. visita 01/06/2018)
Bibliografia
Bin R., Pitruzzella G., Diritto costituzionale, Giappichelli, 2017
Caretti P., De Siervo U., Istituzioni di Diritto Pubblico, Giappichelli, 2010
Dogliani M., Massa Pinto I., Elementi di diritto costituzionale, Giappichelli, 2017
Sitografia
Camera.it. Schede di sintesi. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/dossier/dspro000.html (ult. visita 01/06/2018)
Governo.it. La formazione del Governo. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.governo.it/il-governo-funzioni-struttura-e-storia/la-formazione-del-governo/186 (ult. visita 01/06/2018)
Governo.it Titolo II – Il Presidente della Repubblica. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.governo.it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-ii-il-presidente-della (ult. visita 01/06/2018)
IlFattoQuotidiano.it. Contratto di governo, Zagrebelsky: “È patto per il potere. Sulla sicurezza emerge uno Stato spietato con deboli e diversi”. Di F. Q., 21 maggio 2018. Visibile in rete all’indirizzo: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/21/contratto-di-governo-zagrebelsky-e-patto-per-il-potere-sulla-sicurezza-emerge-uno-stato-spietato-con-deboli-e-diversi/4370694/ (ult. visita 01/06/2018)
Ilpost.it. Come funziona la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica. 28 maggo 2018. Visibile in rete all’indirizzo: https://www.ilpost.it/2018/05/28/messa-stato-accusa-presidente-repubblica/ (ult. visita 01/06/2018)
Lexitalia.it. L’interpretazione dell’art. 92, secondo comma, della Costituzione. Di Pier Giorgio Lignani, 28 maggio 2018. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.lexitalia.it/a/2018/104123 (ult. visita 01/06/2018)
Libertaegiustizia.it. Zagrebelsky: “Il contratto è un patto di potere ma il Colle non è un notaio”. Di Liana Milella, 22 maggio 2018. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.libertaegiustizia.it/2018/05/22/zagrebelsky-il-contratto-e-un-patto-di-potere-ma-il-colle-non-e-un-notaio/ (ult. visita 01/06/2018)
Luiss.it. Introduzione al diritto costituzionale. Di Massimo Ribaudo. Visibile in rete all’indirizzo: http://static.luiss.it/erasmuslaw/RIBAUDO.htm (ult. visita 01/06/2018)
Mondatorieducation.it. La Costituzione italiana. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/canali/economico/aggiornamenti/costituzione_commentata/index.html# (ult. visita 01/06/2018)
Openpolis.it. Il ruolo centrale del Presidente della Repubblica. 15 marzo 2018. Visibile in rete all’indirizzo: https://www.openpolis.it/il-ruolo-centrale-del-presidente-della-repubblica/ (ult. visita 01/06/2018)
Repubblica.it. Impeachment, come funziona la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. Di Marcello Gelardini, 30 gennaio 2014 (aggiornato il 27 maggio 2018). Visibile in rete all’indirizzo: http://www.repubblica.it/politica/2014/01/30/news/impeachment_napolitano_accusa_presidente_repubblica-77281253/?refresh_ce (ult. visita 01/06/2018)
Repubblica.it. Presidente della Repubblica: i poteri previsti dalla Carta, i conflitti con le altre istituzioni. Di Tiziana Testa, 5 aprile 2013. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni-presidente-repubblica-edizione2013/2013/04/05/news/poteri-56009041/ (ult. visita 01/06/2018)
Treccani.it. Voce impeachment. Visibile in rete all’indirizzo: http://www.treccani.it/vocabolario/impeachment/ (ult. visita 01/06/2018)