Reato di clandestinità: Italia divisa tra il si e il no

 

13095904_10209296957768002_6693479945675136848_n

Il reato di clandestinità, introdotto con la Legge 94/2009, punisce sia chi entra illegalmente nel nostro Paese sia chi, entrato con un visto od un regolare permesso di soggiorno, rimane in Italia illegalmente dopo la scadenza dell’uno o dell’altro titolo e comporta come pena il pagamento di un’ammenda da 5 a 10mila euro e l’espulsione. Tale reato ha creato delle accese discussioni fin dalla sua entrata in vigore.

Chi vorrebbe la sua abolizione sostiene, innanzitutto, che il reato non punisce un comportamento, ma solo uno status (quello di essere arrivato in Italia senza averne titolo) e che, dalla sua entrata in vigore, i flussi migratori sono continuati senza tregua, quindi non ha avuto l’esito deterrente che si auspicava.

Inoltre, dal punto di vista pratico, rappresenta un ostacolo alle indagini sugli scafisti e le organizzazioni che portano illegalmente gli immigrati in Italia. Il problema verte sulle regole da seguire per raccogliere le dichiarazioni dei migranti: se vengono esaminati come indagati di immigrazione clandestina (con conseguenti e necessarie garanzie difensive processuali), potendo avvalersi della facoltà di non rispondere, i migranti potrebbero concretamente depistare le indagini; se, invece, venissero sentiti in qualità di persone informate sui fatti, avrebbero l’obbligo di rispondere e di dire la verità (sempre ammesso che la dicano). Senza considerare che, non avendo il migrante la possibilità di pagare, l’eventuale pena non verrebbe eseguita.

Sarebbe, quindi, più utile trasformare l’immigrazione clandestina in illecito amministrativo, conservando il reato di clandestinità solo per chi viola i provvedimenti amministrativi di espulsione (la differenza si desume dal tipo di sanzione irrogata: per il reato si tratterà di ergastolo, reclusione, arresto, multa, ammenda; per l’illecito amministrativo, invece, si avrà una semplice sanzione amministrativa).

Persino la Corte Costituzionale (sentenza 78/2007) ha negato che la condizione di migrante irregolare possa costituire base di pericolosità sociale in sé, perché per considerare un soggetto penalmente punibile bisogna guardare ai fatti materiali concretamente compiuti da tale soggetto e non alla sua condizione individuale. La stessa Corte, successivamente (sentenze 249-250/2010), ha dichiarato illegittima l’aggravante della clandestinità (che aumentava le pene per qualsiasi reato se commesso da un clandestino) e ha affidato al legislatore la scelta di considerare o meno reato lo stato di clandestino.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dal canto suo, con sentenza del 2011 sul caso El Dridi, ha stabilito che gli Stati membri non possono introdurre una pena detentiva solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale entro un certo termine, permane in maniera irregolare nel territorio. Secondo la Corte, gli Stati membri devono continuare ad adoperarsi per dare esecuzione al rimpatrio, perché una pena detentiva prolungata rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo d’instaurazione di una politica efficace di allontanamento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, garantendo al contempo il pieno rispetto dei loro diritti fondamentali.

D’altra parte, chi preme per mantenere in vigore il reato di clandestinità afferma che esso è uno dei pochi capisaldi posti a garanzia e tutela della comunità, in un periodo storico in cui è forte la necessità di sicurezza, certezza delle pene, identificazioni degli stranieri sul territorio.

Maroni, in un suo commento, come conseguenza dell’abolizione del reato, ha prospettato un’invasione; di follia, invece, parlano Matteo Salvini e Roberto Calderoli, il quale ha affermato: “Il mondo qui in Italia va proprio alla rovescia: mentre in Europa tutti gli Stati stanno irrigidendo le norme sull’immigrazione, arrivando persino a sospendere il patto di Schengen, qui a casa nostra si fa l’esatto opposto favorendo l’immigrazione con lo ius soli (col quale si intende l’acquisizione della cittadinanza di un Paese come conseguenza del fatto di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori) e lo ius culturae e ora persino abrogando il reato di clandestinità”.

Sulla stessa linea Renato Brunetta: Solo un governo miope e ottuso, può pensare di cancellare, in questo momento storico-politico, il reato di immigrazione clandestina. Il messaggio che arriverebbe sarebbe devastante e l’Italia, già in evidente affanno per una politica europea dell’immigrazione tutta a svantaggio dei paesi rivieraschi, rischierebbe di implodere in pochi mesi“.

Il Governo risponde specificando che il decreto che sta redigendo non annullerà completamente l’immigrazione clandestina, che rimarrà vietata, ma la depenalizzerà trasformandola in illecito amministrativo: chi entrerà clandestinamente in Italia andrà dunque ancora incontro all’espulsione, ma il tutto sarà più rapido, non dovendo prima subire un procedimento penale. Chiaramente a essere depenalizzato sarà solamente il primo ingresso in Italia: successivi ingressi clandestini rimarranno reato.

unspecified

Alessandra Rossi 

Info

Bibliografia

Zanrosso, E. (2014), Diritto dell’immigrazione. Manuale pratico in materia di ingresso e condizione degli stranieri in Italia, Edizioni Giuridiche Simone.

Sitografia

Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09094l.htm

Corte di Giustizia UE 28 aprile 2011, n. C-61/11, El Dridi: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1458657841367&uri=CELEX:62011CJ0061

Corte Costituzionale 5 maggio 2007, n. 78: http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0078s-07.html

Corte Costituzionale 8 luglio 2010, n. 249: http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=249

Corte Costituzionale 8 luglio 2010, n. 250: http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=250

Corte Costituzionale 17 dicembre 2010, n. 359: http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=359

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.