“Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”.
“La giustizia consiste nella costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto.
Le regole del diritto sono queste: vivere onestamente, non recare danno ad altri, attribuire a ciascuno il suo”
Eneo Domizio Ulpiano
Negli anni il bisogno di una riforma organica del processo civile si è fatto sentire sempre più, soprattutto dopo la relazione voluta dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando e dal Dipartimento di organizzazione giudiziaria: essa, realizzata a fine 2014, consiste in una vera e propria “radiografia del sistema giustizia” italiano, e ha rilevatoche di tutte le cause attualmente pendenti, l’arretrato civile, cioè le cause iscritte da più di tre anni, costituisce il 30% del totale (circa 5,2 milioni di affari pendenti); questo contribuisce a relegare la giustizia italiana in fondo alle classifiche internazionali sull’efficienza dei sistemi giudiziari. Da questa premessa è iniziato il lavoro della Commissione Giustizia alla Camera, che ha portato all’elaborazione di uno schema di disegno di legge contenente la delega al Governo per riformare il processo civile. Lo schema C. 2953 è stato approvato dalla Camera dei Deputati in data 10 marzo 2016, ed è stato quindi trasmesso al Senato. In attesa di questa seconda approvazione, si possono già delineare i tratti essenziali della delega che verrà conferita al Governo: efficienza e accelerazione dei tempi processuali saranno le parole chiave di una riforma del processo civile che si inserisce in un progetto molto più ampio di riforma della Giustizia.
Si prevedono novità in molti campi:in campo societario, saranno ampliate le competenze delle sezioni specializzate del Tribunale in materia di impresa, che verranno rinominate “sezioni specializzate per l’impresa e il mercato”. Fra le altre, esse potranno conoscere delle c.d. “class action”, della pubblicità ingannevole e illecita, della concorrenza sleale: una riunificazione che pare opportuna, vista l’importanza crescente di tali argomenti nelle vicende economiche del nostro paese, e la loro sempre maggiore complessità.
Verrà poi abolito il Tribunale per i minorenni in favore dell’istituzione di una sezione specializzata “per la persona, la famiglia e i minori”. In essa confluiranno alcune competenze fino ad oggi attribuite al giudice ordinario: i procedimenti sullo stato e la capacità delle persone, quelli sui rapporti di famiglia (compresi i giudizi di separazione e divorzio), oltre ovviamente a quelli già in precedenza di competenza del Tribunale per i minorenni. Si prevede anche una riorganizzazione dei vari procedimenti per ottenere una disciplina omogenea. Questa modifica ha però sollevato non pochi aspetti problematici: c’è chi vede in questa abolizione un pericolo di perdita secca di specializzazione, che rendeva e rende la giustizia minorile un fiore all’occhiello del nostro sistema e, sotto una prospettiva meno tecnica, un pericolo di perdita della posizione centrale del minore nel mare delle controversie relative a separazioni e divorzi. Per questo, è stata lanciata una petizione sul sito Change.org (https://www.change.org/p/fermiamo-l-abolizione-dei-tribunali-per-i-minorenni). Nel bilanciamento tra le motivazioni di economia processuale (che probabilmente stanno alla base della riforma in questo settore), e le motivazioni che basano invece la protesta, in primis la tutela del minore, si fatica a vedere come prevalenti le prime.
Le maggiori modifiche interverranno però nell’ambito del processo di cognizione di primo grado: al fine di semplificare e razionalizzare un processo che, ad oggi, si presenta come un iter di cui spesso non si intravede la fine, si effettuerà un “riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile”. Ad esempio, verrà valorizzato il tentativo di conciliazione davanti al giudice, il che dovrebbe portare a una diminuzione del contenzioso; inoltre, dovranno essere modificati i casi di competenza collegiale, ossia composta da tre giudici, in favore di quella monocratica, a giudice unico. La modifica dovrà essere attuata basandosi sull’oggettiva complessità giuridica e sulla rilevanza economico-sociale delle controversie;per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (tranne quelle di lavoro), diverrà obbligatorio applicare non il rito ordinario ma il procedimento sommario, che cambierà nome in “rito semplificato di cognizione di primo grado”. Dove invece il Tribunale giudica in composizione collegiale, rimarrà il rito ordinario di cognizione. Le sentenze dovranno poi essere più brevi e concise.
Una novità di rilievo riguarda i tempi minimi per la prima udienza, che non dovranno superare i tre mesi per il rito ordinario, mentre ad oggi bisogna attendere almeno tre mesi da quando viene notificata la citazione e, nei fatti, si attende anche molto di più. Su questo argomento, il Ministero della Giustizia ha intrapreso da inizio 2016 un monitoraggio attivo dei procedimenti pendenti, i cui risultati sono consultabili sul sito (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp previsiousPage=mg_2_9_13&contentId=SST1258352). Ci si auspica, chiaramente, che alle intenzioni seguiranno poi i fatti, per evitare che una riforma così innovativa su questo punto rimanga solamente su carta.
In Cassazione, è prevista l’adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti, anche tramite rinvio a precedenti. Bisognerà ridurre i termini per l’impugnazione a non più di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento; ciò significa che non sarà più possibile fare ricorso al c.d. “termine lungo” di sei mesi dal giorno della pubblicazione della sentenza (attuabile in caso di mancata notificazione della sentenza), ma solo al c.d. “termine breve”, che è di 60 giorni dalla notificazione per il ricorso in Cassazione, e di 30 giorni per l’appello e tutti gli altri mezzi di impugnazione.
Novità saranno introdotte anche per quanto riguarda l’esecuzione forzata, che sarà resa più celere e informatizzata e per i procedimenti speciali, che dovranno essere riorganizzati e ridotti. Molto atteso sarà l’adeguamento delle norme processuali in vista dell’introduzione del processo civile telematico, che porterà a numerose modifiche del codice di procedura civile.
Un articolo a parte è dedicato al rito del lavoro: l’art. 2 del DDL abroga infatti l’intero c.d. “rito Fornero” del 2012, con cui si era tentato di snellire e accelerare la trattazione delle impugnazioni dei licenziamenti, a causa dell’importanza economica e sociale che rivestono i rapporti di lavoro subordinato. Una riforma, quella del 2012, ampiamente criticata sul piano tecnico, oltre che politico: lacune e incongruenze testuali la rendevano lontana dalla chiarezza e dalla linearità richiesta al legislatore.Sarà inoltre introdotta la preventiva negoziazione assistita tra le parti, che sarà però facoltativa: un istituto che attraverso l’assistenza degli avvocati e la stipulazione di una “convenzione”, è volto alla risoluzione non giudiziale delle liti.
Attraverso un moderno sistema di incentivi, verranno infine assegnate maggiori risorse economiche ai Tribunali “virtuosi”: le somme maggiori saranno assegnate ai Tribunali nei quali non vi siano cause pendenti ultradecennali. Somme minori invece andranno a quelli dove le cause ultratriennali per il primo grado e ultrabiennali per l’appello non superino il 20% delle totali. Da ultimo, una quota sarà riconosciuta anche ai Tribunali che abbiano operato una riduzione di almeno il 10% del numero totale di cause pendenti nell’ultimo anno solare.
Nell’insieme, si delinea per il legislatore delegato un lavoro molto complesso e invasivo rispetto al nostro sistema attuale, ma quasi ovunque necessario. Nonostante le critiche mosse ad alcune delle novità, le quali porteranno auspicabilmente a un ripensamento nei casi di specie, i restanti criteri dettati dal DDL se rispettati e opportunamente trasformati in legge vigente, restituiranno respiro a una giustizia civile attualmente soverchiata da cause arretrate e daranno spazio a un processo più semplice, veloce ed efficiente, e quando possibile, a metodi di risoluzione alternativi delle controversie.
Bibliografia
Comoglio L.P., Ferri C. e Taruffo M. (2011), Lezioni sul processo civile vol. I, Il Mulino
Sitografia
Schema DDL C.2953 originario: https://www.forexinfo.it/IMG/pdf/processo_civile_ddl.pdf
Schema DDL C.2953 modificato: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00967078.pdf
Relazione giustizia 2014: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_10_1.wp?previsiousPage=mg_2_9
Monitoraggio Ministero della Giustizia sui procedimenti pendenti nel 2016: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previsiousPage=mg_2_9_13&contentId=SST1258352
Petizione contro l’abolizione del Tribunale per i minorenni: https://www.change.org/p/fermiamo-l-abolizione-dei-tribunali-per-i-minorenni