Segreto di Stato: pericoloso strumento politico?

 

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“Quanto più grande il potere, tanto più pericoloso l’abuso” – Edmund Burke

Segretezza e trasparenza: interessi apparentemente antitetici, ma che ogni ordinamento è chiamato a contemperare per il mantenimento dell’ordine costituzionale.

Il segreto di Stato risponde ad una serie di doveri costituzionali, in primis la difesa della Patria, sacro dovere di ogni cittadino (art. 52 Cost.).

Che cos’è il segreto di Stato?

È il vincolo apposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri su ogni atto, documento, notizia o altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica e alle sue istituzioni (art. 39 della L. 124/2007).

Visti gli interessi in gioco, il legislatore pone dei precisi limiti al vincolo in oggetto che, in quanto tale, non può mai riguardare fatti eversivi dell’ordine costituzionale o di terrorismo ovvero fatti costituenti delitti di strage, di associazione di stampo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso.

Decorsi 15 anni dall’apposizione del segreto, chiunque può avere accesso alle informazioni coperte dal segreto, salvo ulteriore proroga. In ogni caso, il vincolo non può avere una durata complessiva superiore ai 30 anni.

Resta da chiedersi se l’autorità giudiziaria possa verificare la ragionevolezza dell’apposizione del segreto di Stato. Con sent. 106/2009, la Consulta ha dichiarato che “il giudizio sui mezzi ritenuti necessari o soltanto utili a garantire la sicurezza dello Stato spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto il controllo del Parlamento” per il tramite del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Il novellato art. 202 c.p.p. (facente espresso divieto ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio di riferire riguardo a fatti coperti da segreto di Stato) esclude che alla Corte Costituzionale possa opporsi un simile vincolo e dispone altresì che può farsi ricorso a essa per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. Tuttavia, in questi casi, la Corte deve limitarsi a verificare la palese assenza dei presupposti giustificativi l’apposizione del segreto di Stato non potendo entrare nel merito della questione.

Il caso Abu Omar: segreto di Stato e perseguimento dei reati

Nel febbraio 2016, la Corte di Strasburgo ha condannato il nostro Stato per una serie di violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. L’importanza di questa sentenza risiede nella statuizione sui limiti di legittimità dell’apposizione del segreto di Stato.

Il riferimento è al famoso caso Abu Omar, l’egiziano sospettato di terrorismo che nel 2003, con la complicità delle autorità italiane (cd. extraordinary rendition), fu sequestrato, deportato in Egitto dalla CIA e ivi torturato. L’Italia, opponendo tardivamente il segreto, si è di fatto resa colpevole della violazione del diritto ad una effettiva tutela giudiziaria: “la decisione del potere esecutivo di applicare il segreto di Stato ad informazioni che erano già state conosciute dal pubblico ha avuto come obiettivo quello di evitare la condanna degli agenti del SISMI” (Corte EDU, IV sezione, Nasr e Ghali c. Italia, sent. 23 febbraio 2016).

In realtà, nel 2009 e nel 2014, la Corte Costituzionale italiana si era già espressa sul caso rilevando la legittimità dell’opposizione del segreto. Il segreto di Stato, tuttavia, inibisce all’autorità giudiziaria solo l’acquisizione e l’utilizzazione di atti e documenti coperti da segreto, ma non preclude l’accertamento dei fatti di reato per mezzo di elementi autonomi. Secondo la Consulta, la sentenza d’appello che condannava gli agenti del SISMI, essendo basata su fonti coperte da segreto, era illegittima.

La pronuncia fu aspramente criticata specie da chi riteneva che in tal modo il dovere di accertamento della magistratura sarebbe risultato notevolmente compromesso e rimesso alla totale discrezionalità del potere politico.

Non manca, tuttavia, chi obietta (Pisanelli, 2016) che non vi sarebbe simile pericolo in forza del fatto che l’art. 40 della L. 124/2007 prevede che ogni conferma dell’opposizione del segreto di Stato debba essere comunicata, indicandone le ragioni essenziali, dal Presidente del Consiglio al COPASIR il quale, ritenendole infondate, dovrà riferirne alle Camere per le opportune valutazioni.

In realtà, il sistema di controllo così come attualmente delineato non è esente da critiche specie per uno Stato partitico come il nostro (Luciani, 2013). In un’intervista al programma Report su Rai 3, andata in onda il 27 aprile 2003, l’allora Presidente dell’ex Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, Enzo Bianco, ha dichiarato: “la maggioranza parlamentare che sostiene il Presidente del Consiglio ha una certa influenza”.

Segreto di Stato: strumento politico pericoloso?

Ogni Governo sembrerebbe tendere a rinviare il più possibile l’apertura degli archivi (si pensi ai documenti riguardanti – una fra tutte – la strage di Ustica) e ad ostacolare eventuali indagini. Il riferimento è alle innumerevoli deviazioni dei servizi segreti, come appurato per la strage di Bologna dall’allora Pubblico Ministero Libero Mancuso: “C’è n’è stato uno eclatante che è successo 5 mesi dopo la strage sulla tratta Lecce-Milano: la collocazione in un vagone di una busta con esplosivo dello stesso tipo usato per la strage di Bologna. È stato accertato che furono i Servizi segreti militari a collocarlo per sviare le indagini”. Secondo Francesco Cossiga, Presidente del Consiglio dal 1979 al 1980, si sarebbe trattato di mere iniziative personali degli agenti.

È innegabile l’essenzialità del segreto di Stato nella tutela della sicurezza nazionale e delle istituzioni, ma non può certo diventare uno strumento di immunità volto a sottrarre singoli soggetti alle loro responsabilità penali. Il sistema dei controlli sul Capo del Governo andrebbe altresì rivisto prevedendosi delle precise responsabilità politiche.

Tra luci e ombre non diradate e l’insinuato sospetto di più bassi interessi politici in vicende ad oggi poco chiare, risuona la “preziosa” lezione di Armand Jean du Plessis, meglio noto come cardinale di Richelieu:

La segretezza è la condizione essenziale degli affari di Stato.
(tratto dal Testamento politico)

Veronica Pagano

Info

 

 

 

Normativa di riferimento

Art. 52 Cost.

L. 124/2007 artt. 39 e ss.

Art. 202 c.p.p.

Giurisprudenza di riferimento

Corte Cost., sent. 106/2009

Corte EDU, IV sezione, Nasr e Ghali c. Italia, sent. 23 febbraio 2016

Sitografia

Luciani, M. (2013). Il segreto di Stato nell’ordinamento nazionale. Gnosis – Quaderno di intelligence, nr. 2, pagg. 11 – 26: https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2013/12/Q2-quaderno-intelligence-2.pdf

Pisanelli, G. (2016). Brevi note in tema di segreto di Stato alla luce della sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Abu Omar. Federalismi.it – Focus Human Rights, n. 2, pagg. 02 – 12:http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm Artid=32041&content=Brevi+note+in+tema+di+segreto+di+Stato+alla+luce+del+caso+Abu+Omar&content_author=%3Cb%3EGianmaria+Pisanelli%3C/b%3E

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