L’affidamento etero-familiare: i possibili ruoli dell’educatore


L’affidamento familiare è un istituto giuridico normato, a livello nazionale, dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad avere una famiglia”. Si tratta, in particolare, di uno strumento di politica sociale in favore di un minore al quale è data la possibilità di crescere in un ambiente familiare adeguato mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e familiare.

L’affidamento familiare è anche un aiuto alla famiglia di origine perché, nel tempo che le è necessario per affrontare e per quanto possibile risolvere i suoi problemi, è appoggiata e sostenuta dai servizi sociali e sanitari. Secondo la legge, la durata del collocamento extra-familiare non dovrebbe superare i due anni, prorogabili di altri due nell’interesse del minore. Nell’intenzione del legislatore l’esito fisiologico dell’affidamento dovrebbe dunque essere il ritorno del minore nella famiglia d’origine al termine del periodo indicato dal provvedimento di affidamento e comunque non oltre un biennio dalla data di attivazione.La legge 184/83 non definisce che cosa si intenda per “privazione di un ambiente familiare idoneo”: la definizione è lasciata agli accertamenti dei servizi sociali, sulla base principalmente di come il minore vive e reagisce alle carenze del suo ordinario ambiente di vita; i servizi dovranno individuare la sussistenza di una situazione di grave difficoltà del soggetto in formazione che legittima, la quale situazione al tempo stesso rende necessario, il trasferimento del minore in un altro ambiente familiare.

Gli accertamenti vengono fatti dai servizi sociali valutando caso per caso quale sia il migliore intervento a favorire il benessere del minore: per questo motivo sono state pensate diverse tipologie di affidamento che potessero rispondere al meglio ai bisogni del minore e al recupero della famiglia d’origine.

Il minore può essere affidato a:

  • dei familiari (affidamento intra-familiare)
  • degli estranei (affidamento etero-familiare).

Per garantire al minore un ambiente quanto più familiare possibile, in cui crescere, malgrado l’inidoneità dei genitori, il diritto vigente stila una “classifica” di attori a cui può essere affidato:

  1. l’affidamento a coppie con figli minori.
  2. l’affidamento a coppie senza figli
  3. l’affidamento a single
  4. l’affidamento a comunità di tipo familiare (affidamento extra-familiare)

La presenza di figli minori facilita ed aiuta, infatti, il minore affidato nell’inserimento sociale e familiare. Alle famiglie affidatarie, a differenza di quanto avviene per l’adozione, non è richiesto uno status coniugale e non è necessaria una differenza d’età minima o massima tra il minore affidato e gli affidatari: per questo motivo i minori possono essere anche accolti da singoli. Questi diversi requisiti legali sono dovuti alle diverse funzioni che la legge prevede per le famiglie adottive (sostituzione completa e definitiva della famiglia di origine) e per le famiglie affidatarie (affiancamento temporaneo).

Quando non è possibile l’affidamento ad una famiglia, la legge prevede l’affidamento a comunità di tipo familiare; queste strutture sono caratterizzate da un’organizzazione e uno stile di relazione personalizzato analoghi a quelli di una famiglia.

E’ proprio all’interno di questi contesti che si trova l’educatore professionale socio-pedagogico, che può  può intervenire principalmente in due ambiti:

  • Il “luogo neutro”: è uno spazio protetto in cui il minore incontra i suoi familiari alla presenza di un educatore professionale socio-pedagogico che osserva l’incontro. L’obiettivo ultimo di questo servizio è quello di contribuire al cambiamento della relazione, aiutando i genitori d’origine a diventare consapevoli del bambino reale, in quanto portatore di risorse e di bisogni specifici, e pertanto quello di giungere, in ultima analisi, alla ricostruzione di significati emotivi positivi sia per i genitori sia per i figli.

Il compito dell’educatore professionale socio-pedagogico all’interno del luogo neutro è quello di essere una figura terza rispetto ai problemi della famiglia d’origine, poiché garantisce di essere estranea alle storie passate e alle vicende personali dei protagonisti, rimanendo sempre al di sopra delle parti e non schierandosi nei conflitti portati dai protagonisti degli incontri. Nella gestione del percorso l’educatore professionale socio-pedagogico ha il mandato di aiutare la riflessione e a fluidificare e comprendere gli incontri.

  • Il sostegno alle famiglie affidatarie: le Linee di Indirizzo per l’affidamento familiare invitano a “riconoscere il valore sociale, civile e politico dell’impegno di solidarietà delle famiglie affidatarie e le specifiche competenze educativo/relazionali, migliorabili, ma non surrogabili professionalmente, da sostenere e valorizzare”. In questo senso tutti i servizi di affido si sono attivati per creare gruppi di sostegno e gruppi di auto e mutuo aiuto tra famiglie affidatarie, ma per le situazioni più delicate viene dedicato un educatore professionale socio-pedagogico per il sostegno alla famiglia affidataria.

Quando ciò accade, occorre che l’educatore professionale socio-pedagogico sappia mettersi in una posizione di ascolto empatico, cercare di mediare gli eventuali conflitti tra minore e genitori affidatari, tra genitori affidatari e genitori d’origine.L’altro compito, che risulta essere uno dei nodi dell’affidamento familiare, è il sostenere e costruire l’atteggiamento accogliente, non giudicante e neutrale che la famiglia affidataria dovrebbe assumere rispetto alla famiglia d’origine soprattutto davanti al minore in affido. In fase di conoscenza le famiglie affidatarie si dimostrano sempre tutte molto disponibili, ma, spesso, nella quotidianità fatta, per esempio, di incontri in luogo neutro che hanno delle grandi ripercussioni sull’organizzazione settimanale della famiglia affidataria e stressano il minore che riversa la sua rabbia e insoddisfazione sulla famiglia affidataria.

L’educatore professionale socio-pedagogico, attraverso l’osservazione del nucleo, l’ascolto dei racconti dei genitori affidatari, del minore e con una grande collaborazione con la rete dei servizi, cercherà di dare indicazioni operative sulla gestione della quotidianità e farà riflettere; conseguentemente proverà a dare delle nuove chiavi di lettura ai genitori affidatari sui vissuti del nucleo d’origine del minore, così che non si crei una spaccatura tra questi e la famiglia affidataria, spesso derivata da un atteggiamento giudicante che si vuol scoraggiare. E’ importante si instauri invece una relazione positiva basata sull’empatia e sull’accoglienza.

 

Luca Pavani

Info

 

 

 

Bibliografia

Lenti L. e Long J., Diritto di famiglia e servizi sociali, Giappichelli, 2014.

Manfrini A. e Ongari B., Incontri tra genitori e figli in spazio neutro: il ruolo dell’educatore professionale tra limiti e opportunità, in Minorigiustizia n.4-2014, pp. 73-81.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Linee di Indirizzo per l’affidamento familiare, 2012.

Moro A. C., Manuale di diritto minorile, Zanichelli, 2014, p.235.

Zanon O., “Valutare” o “valorizzare?” Metodi e strumenti per orientare le risorse di genitorialità sociale nell’affidamento familiare, in Minorigiustizia n.4-2014 pp 178-186.

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica Italiana.

Legge 4 maggio 1983 n.184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.

Legge 28 marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”.

Legge 19 ottobre 2015 n.173 “Sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.”

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